
TITOLO I
Art.1
COSTITUZIONE
E’ costituita una Società Cooperativa con la denominazione di: “ASSIVIP
Società Cooperativa Agricola”.
Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione la cooperativa
potrà aderire accettandone gli istituti, ad una o più delle
Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo riconosciute dal Ministero delle Attività
Produttive ed ai relativi organismi periferici provinciali e
regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.
Art. 2
SEDE
La Cooperativa ha sede nel Comune di Maiolati Spontini (AN).
La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del
Comune indicato al primo comma con semplice decisione dell’organo
amministrativo.
Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di
rappresentanza, sia in Italia che all’estero, potranno essere
istituiti o soppressi nei modi e nei termini di legge.
Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello
risultante dal libro soci.
Art.3
DURATA
La cooperativa ha la durata fino al 31/12/2050 e potrà essere
prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci.
TITOLO II
Art.4
SCOPO
La cooperativa, disciplinata dai principi della mutualità senza fini
di speculazione privata, si propone lo scopo di realizzare utilità
per i propri soci attraverso la prestazione di servizi qualificati,
a condizioni vantaggiose, in modo da valorizzare le produzioni
vitivinicole che i soci producono, trasformano e commercializzano in
forma singola od associata in armonia con gli indirizzi e la
programmazione della politica agricola comunitaria nonché di quella
nazionale e regionale. La cooperativa intende, con le proprie
attività, contribuire all’incremento della produttività
dell’agricoltura, al progresso tecnico, allo sviluppo razionale
della produzione, all’impiego ottimale dei fattori produttivi,
nonché a migliorare i redditi dei soci; a promuovere,
commercializzare, agevolare e sviluppare le loro attività d’impresa,
a contribuire al contenimento dei costi di gestione delle loro
aziende. In tale ambito, la cooperativa si pone lo scopo di
partecipare in nome e per conto dei propri soci alla programmazione
regionale e nazionale del settore viticolo; di assumere dalle
Autorità competenti comunitarie, nazionali, regionali, l’affidamento
di compiti e di interventi nella produzione e nel mercato in armonia
con le proprie finalità; di realizzare la maggiore qualificazione e
la valorizzazione economica dei prodotti dei propri soci, elevandone
il potere contrattuale e rappresentandone collettivamente gli
interessi verso i terzi.
Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci
instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un
ulteriore rapporto mutualistico per la fruizione dei servizi erogati
dalla cooperativa medesima. I criteri e le regole inerenti alla
disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci
sono stabiliti da appositi regolamenti interni predisposti, nel
rispetto del principio di parità di trattamento di cui all’art. 2516
del Codice Civile, dagli amministratori ed approvato dall’Assemblea
ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per
l’Assemblea straordinaria. In considerazione di quanto sopra lo
statuto assume valore di “patto societario”, di cui i soci possono
avvalersi ed a cui debbono sottostare.
Art.5
OGGETTO
La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi
non soci, ai sensi dell’art. 2521 cc.. Tuttavia, essa svolge la
propria attività prevalentemente in favore dei propri soci utenti di
servizi.
La cooperativa ha per oggetto l’esercizio esclusivo delle attività
agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile.
Per raggiungere le finalità generali e gli scopi di cui al
precedente articolo 4, la cooperativa svolge le seguenti attività:
1- valorizzare le produzioni vitivinicole dei propri soci definendo:
- indicazioni comuni di produzione;
- indicazioni comuni per l’immissione sul mercato;
realizzando e/o partecipando a manifestazioni, eventi e fiere;
gestendo, compresa la mescita, enoteche ed altre strutture similari.
A tale scopo, la cooperativa con riferimento ai requisiti economici
e professionali e agli interessi dei soci cooperatori:
a) definisce programmi di produzione e di commercializzazione;
b) stipula convenzioni e contratti, anche interprofessionali, in
rappresentanza dei propri soci, per la cessione, il ritiro, lo
stoccaggio e l’immissione sul mercato dei prodotti;
c) promuove programmi, nell’ambito delle attività svolte, di ricerca
e sperimentazione agraria, di riconversione, razionalizzazione
produttiva e di ammodernamento delle aziende dei propri soci;
d) cura la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle
informazioni per il miglioramento della produzione e delle
condizioni di offerta dei prodotti, in collaborazione coi competenti
servizi nazionali e regionali, anche utilizzando servizi, centri ed
istituti, pubblici o privati, per tali scopi e per le ricerche di
mercato;
e) fornisce direttamente, o mediante convenzione con persone,
istituti o enti, pubblici e privati, tutti gli eventuali servizi e
l’assistenza utili ai propri soci per attuare le norme, i programmi
od eseguire i contratti o le convenzioni definiti dalla cooperativa;
2- promuovere l’istruzione professionale, la formazione culturale e
l’assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci
cooperatori;
3- svolgere attività di rappresentanza in nome, per conto e
nell’interesse dei soci nei confronti di privati, di organi ed enti
pubblici, comunitari, statali, regionali, di enti locali, ivi
compresa l’assistenza per l’ottenimento di benefici pubblici
previsti per i produttori;
4- partecipare, in rappresentanza dei propri soci a organismi di
direzione e gestione di strutture, impianti, aziende pubbliche od a
partecipazione pubblica, per la produzione o per la valorizzazione
dei prodotti vitivinicoli;
5- promuovere od aderire ad una associazione del settore viticolo
costituite ai sensi del regolamento e delle leggi;
6- stipulare accordi, contratti, convenzioni, comprese le operazioni
finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessari al perseguimento
delle finalità e delle funzioni della cooperativa;
7- svolgere ogni altra attività utile al perseguimento delle
finalità di cui al presente articolo;
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici
necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.
La Cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre
imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni, a
scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato a
condizione che la misura e l’oggetto della partecipazione non
modifichino sostanzialmente l’oggetto determinato dallo statuto.
La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai
sensi dell’art. 2545 septies del codice civile.
La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di
risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata
da apposito regolamento approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci,
per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata
esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale in
conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia
E’ pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il
pubblico sotto ogni forma.
TITOLO III
Art.6
SOCI COOPERATORI
Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma non può
essere inferiore ai minimo stabilito dalla legge. I soci cooperatori
sono coloro che stabiliscono con le proprie adesioni alla
cooperativa un ulteriore rapporto mutualistico con cui
contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.
Possono essere soci cooperatori:
- tutti produttori agricoli singoli ed associati operanti nella
Regione Marche.
Per produttore agricolo si intende ogni conduttore di una azienda
agricola situata nel territorio di cui al precedente comma, sia
questo persona fisica o giuridica, ivi compresi: proprietari,
enfiteuti, usufruttuari, assegnatari, affittuari, miglioratari,
mezzadri, coloni anche parziali, compartecipanti, o titolari
comunque di una impresa agricola, anche in forma societaria od
associativa.
I soci persone giuridiche potranno esercitare i loro diritti oltre
che a mezzo dei legali rappresentanti anche a mezzo di mandatari
speciali.
L’ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa
di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle
strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.
Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l’erogazione
del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.
Non possono essere ammessi soci cooperatori coloro che esercitano in
proprio, o vi
abbiano interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella
esercitata dalla Cooperativa
e che svolgano una attività effettivamente concorrente con quella
della cooperativa stessa.
Non possono essere soci cooperatori gli interdetti, gli inabilitati
ed i falliti non riabilitati e chiunque abbia comunque interessi
contrastanti con quelli della società.
E’ fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi
contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici
scopi sociali ed esplichino un’attività concorrente, senza espressa
e preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
I criteri di ammissione non possono essere discriminatori, bensì
coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.
Art.7
PROCEDURE DI AMMISSIONE
Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare
al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:
a) se imprenditore persona fisica: cognome, nome, data e luogo di
nascita, .residenza, codice fiscale, partita iva, eventuale ditta,
indicazione della effettiva attività svolta.
b) l’ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere.
c) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai
Regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
d) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di
cui agli articoli 38 e 39 del presente Statuto;
Nella domanda di ammissione presentata da aspiranti soci diversi
dalla persona fisica devono essere riportati, in sostituzione dei
dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione o
ragione sociale, la sede legale, l’oggetto sociale, il cognome e
nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il
codice fiscale ed allegata copia dell’atto costitutivo e dello
statuto vigente, nonché l’estratto della deliberazione di adesione
alla Cooperativa assunta dall’organo statutariamente competente,
contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione
dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.
Il Consiglio d’Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti
e delle condizioni di cui all’art. 6 e l’inesistenza delle cause di
incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, e stabilisce
le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale. La
delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e
annotata a cura degli amministratori sul libro dei soci.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di
Amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e
comunicarla all’interessato. In tal caso l’aspirante socio può,
entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla
domanda di ammissione si pronunci l’Assemblea dei soci in occasione
della sua prima successiva convocazione. In caso di deliberazione
difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo è
tenuto a recepire quanto stabilito dall’Assemblea con deliberazione
da assumersi entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea stessa.
Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio
le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione
dei nuovi soci.
Art.8
OBBLIGHI DEI SOCI
I soci sono obbligati:
1. al versamento della quota sociale sottoscritta con le modalità e
nei termini previsti dal presente statuto e dalla deliberazione del
Consiglio di Amministrazione;
2. all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. ad utilizzare i servizi della cooperativa per il soddisfacimento
delle esigenze della propria impresa e disposti dalla cooperativa a
favore dei soci conformemente alle condizioni previste da
regolamento interno e/o da contratto;
4. a partecipare alle iniziative promosse dalla cooperativa;
5. a non svolgere attività contrastanti con le finalità o
concorrenti con le attività svolte dalla cooperativa;
6. a comunicare tempestivamente alla cooperativa ogni modifica
significativa intervenuta circa l’azienda agricola di cui è
conduttore.
Le persone giuridiche debbono inoltre comunicare tempestivamente
ogni variazione del proprio statuto o ragione sociale. Per le
cooperative aderenti, i rapporti economici tra queste ed i singoli
soci delle stesse restano regolati dallo statuto delle cooperative
medesime.
Art. 9
DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci hanno pieno diritto:
a) di usufruire dei servizi, dell’assistenza e di beneficiare delle
attività svolte dalla cooperativa la quale esclude per l’insieme
delle proprie attività ogni discriminazione tra i soci;
b) di proporre agli organi statutariamente competenti iniziative e
attività secondo le finalità della cooperativa;
c) di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell’assemblea e di ottenerne estratti a proprie
spese.
Tali diritti non spettano ai soci in mora per inadempimenti rispetto
alle obbligazioni contratte con la società.
Art. 10
PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio cooperatore si perde:
a) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è
persona fisica;
b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione
se il socio è diverso da persona fisica.
Art. 11
RECESSO
Il diritto di recesso spetta al socio cooperatore nei casi previsti
dalla legge e dal presente statuto.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata
alla cooperativa, con un termine di preavviso di almeno un anno.
Il socio cooperatore potrà recedere dalla cooperativa senza alcun
obbligo di preavviso qualora abbia perso i requisiti di
ammissibilità o che comunque non sia più in condizione di
partecipare all’attività mutualistica.
Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla
ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori
devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le
procedure di cui ai successivi artt. 38 e 39 del presente statuto.
Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso ha effetto alla
data di scadenza del termine di preavviso.
Relativamente al rapporto mutualistico il recesso ha effetto con la
chiusura dell’esercizio in corso alla data di scadenza del termine
di preavviso, con il quale il recesso medesimo è stato comunicato.
Pertanto il socio cooperatore sarà tenuto ad adempiere tutte le
obbligazioni contrattuali assunte verso la cooperativa fino alla
suddetta scadenza, fatta salva la facoltà degli amministratori di
esonerare in tutto o in parte il socio recedente da tale obbligo,
una volta risolto il rapporto sociale.
Non è ammesso il recesso parziale.
Art 12
ESCLUSIONE
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre
che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
- che non ottemperi alle disposizioni che derivano dalla legge, dal
presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali nonché alle obbligazioni
che derivano dal rapporto mutualistico, con inadempimenti che non
consentano la prosecuzione del rapporto;
- che, senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione
scritta, si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o
nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la
cooperativa;
- che non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la
partecipazione alla cooperativa;
- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza agli
interessi sociali;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità
senza autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione;
- che,senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte
di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la
cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, alla
cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini
pregiudizievoli.
- che sia stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, ammesso
a procedura concorsuale e, se società, sia stata posta in
liquidazione.
Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla
annotazione nel libro soci e, salvo diversa e motivata decisione del
Consiglio di Amministrazione, determina anche la risoluzione dei
rapporti mutualistici pendenti.
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta
giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di
cui gli articoli 38 e 39 del presente statuto.
Art. 13
SANZIONI
Al socio che non adempie le obbligazioni assunte sono applicabili da
parte del Consiglio di Amministrazione della cooperativa le seguenti
sanzioni:
a) sanzione pecuniaria;
b) sospensione a tempo determinato dai benefici della appartenenza
alla cooperativa, fermi gli obblighi assunti;
c) esclusione.
Art. 14
PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE
Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono
essere comunicate ai soci che ne sono l’oggetto, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno.
I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti
del Consiglio di Amministrazione, dovranno promuovere le procedure
previste dagli artt. 38 e 39 del presente statuto entro sessanta
giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.
Art. 15
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA
I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del
capitale da essi effettivamente versato; la liquidazione,
eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al
capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel
quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alle
cooperative fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito,
deve essere fatto entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio
stesso.
I soci receduti o esclusi avranno diritto, altresì, alla quota dei
dividendi
eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio
dell’esercizio nel quale lo
scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.
Art. 16
MORTE DEL SOCIO
In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso della
quota da lui effettivamente versata. La liquidazione avverrà entro i
180 giorni successivi all’approvazione del bilancio dell’esercizio
nel corso del quale si sia verificata la morte.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza,
atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi
sono gli aventi diritto.
Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 180 giorni dalla
data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li
rappresenterà di fronte alla cooperativa.
In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3
del codice civile.
Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Cooperativa
possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio
deceduto previa deliberazione del consiglio di amministrazione che
ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure previste dallo
statuto. In mancanza si provvede alla liquidazione della quota.
Art. 17
PRESCRIZIONE DEI DIRITTI
I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno
richiedere il rimborso entro e non oltre 1 anno dalla scadenza del
termine di 180 giorni indicato rispettivamente nel precedenti artt.15
e 16.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine
suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, al fondo di riserva legale.
Art. 18
RESPONSABILITA’ DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa
per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal
giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione delle azioni
si è verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si
manifesta l’insolvenza della società, il socio uscente è obbligato
verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della
quota.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la
società gli eredi del socio defunto.
Art. 19
CESSIONE DELLE QUOTE
Le quote sociali non possono essere cedute sia a terzi che ad altri
soci, con effetto verso la società, senza apposita autorizzazione
del Consiglio di Amministrazione.
TITOLO IV
Art. 20
TRATTAMENTO ECONOMICO E NQRMATIVO DEI SOCI COOPERATORI
I soci sono tenuti al rispetto dei regolamenti stabiliti dalla
cooperativa.
I rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati da regolamento
interno che determinano i criteri e le regole inerenti allo
svolgimento dell’attività mutualistica e alle sue condizioni
economiche.
Art. 21
RISTORNI
L’attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su
proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla
quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, nel rispetto dei
limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché
dalle disposizioni del presente statuto.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più
specificatamente ed analiticamente disciplinati da regolamento
interno e comunque conformemente ai seguenti criteri di carattere
generale:
- riconoscendo ai soci cooperatori utenti una somma percentuale
calcolata sull’ammontare del fatturato realizzato per l’acquisto dei
servizi.
Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori:
a) mediante accredito degli importi dovuti nei termini e nei modi
definiti dal Consiglio di Amministrazione
b) mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e
versato
Titolo V
Art. 22
PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero
illimitato di quote sociali ciascuna del valore nominale non
inferiore a Euro1500 né superiore ai limiti di legge;
b) dalla riserva legale formata con gli utili d’esercizio e con il
valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od
esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
c) dalla riserva straordinaria;
d) da ogni altro fondo di riserva costituito e/o previsto per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il
suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote
sottoscritte.
Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere
ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa,
né all’atto del suo scioglimento.
Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per coprire e
perdite di esercizio solamente dopo che siano state utilizzate le
riserve disponibili eventualmente presenti in bilancio.
Art. 23
CAPITALE SOCIALE
L’ammissione di nuovi soci non importa modificazioni dell’atto
costitutivo.
La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento
nelle forme previste dall’articolo 2524 c.c. .
Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e
crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni
di opera o di servizi.
Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto
disposto dall’art.
2343 c.c.
Art. 24
GESTIONE SOCIALE E BILANCIO
L’esercizio sociale va dal 1 (primo) Gennaio al 31 (trentuno)
Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione
provvede alla redazione del bilancio, nonché della relazione al
bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i
criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli
scopi mutualistici e le ragioni delle decisioni assunte per
l’ammissione dei nuovi soci cooperatori. Nel bilancio devono,
inoltre, essere riportati separatamente i dati dell’attività svolta
con i soci.
Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se
nominato, documentano nella nota integrativa la condizione di
prevalenza ai sensi dell’art. 2513 del Codice Civile.
Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per
l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio
sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le
condizioni di cui all’ultima comma dell’articolo 2364 c.c.,
certificate dal consiglia di amministrazione in sede di relazione
sulla gestione.
L’Assemblea che approva il bilancio può deliberare il riconoscimento
ai soci cooperatori di un ristorno ai sensi dell’art. 2545-sexies
c.c. e del precedente articolo 21. In tal caso l’Assemblea provvede
a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno
operato dal Consiglio di Amministrazione. La stessa Assemblea che
approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali
destinandoli:
1. a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista
dalla legge, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia
durante la vita della Società che all’atto del suo scioglimento,
anche ai fini e per gli effetti di cui all’ari. 12 (dodici) della
legge 16 Dicembre 1977 n. 904;
2. una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi mutualistici per la
promozione e la sviluppa della cooperazione ai sensi dell’ari. 11
della legge n. 59 del 31 gennaio
1992;
3. ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e
versato, ed eventualmente rivalutato, nei limiti e alle condizioni
contemplate dall’ari. 7 della Legge n. 59 dei 31 gennaio 1992;
4. ad eventuale remunerazione del capitale sociale dei soci
cooperatori nella misura che verrà stabilita dall’Assemblea che
approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la
misura massima consentita dalle leggi in materia di requisiti delle
cooperative a mutualità prevalente di cui all’ari. 2514 c.c.,
ragguagliata al capitale effettivamente versato;
5. la restante parte a riserva straordinaria mai divisibile tra i
soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che
all’atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di
cui all’ad. 12 (dodici) della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904.
L’Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni
dei precedenti commi, la totalità degli utili, al netto della quota
pari al 3% da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva
legale.
Non possono essere distribuiti utili ai soci se non dopo la
copertura delle perdite riportate a nuovo, nonché se non dopo aver
ricostituito le riserve indivisibili utilizzate per la copertura di
perdite; inoltre i dividendi non possono essere distribuiti ai soci
cooperatori quando l’indebitamento della cooperativa superi di
quattro volte il suo patrimonio netto.
TITOLO VI
Art. 25
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione
presso la Sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante
avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo in cui si svolge
l’Assemblea, la data e l’ora della prima e della seconda
convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.
L’avviso è inviato per lettera raccomandata A.R., anche a mano, da
parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima
dell’adunanza.
La convocazione potrà, in alternativa a quanto sopra indicato,
effettuarsi tramite pubblicazione su quotidiano “Il Corriere
Adriatico” e/o “Il Messaggero”, da pubblicarsi sempre almeno 8
giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il
luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione.
In mancanza dell’adempimento della suddetta formalità l’Assemblea si
reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati
tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all’Assemblea la
maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e dei
componenti dell’organo di controllo, se quest’ultimo è stato
nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla
discussione degli argomenti sui quali non si ritenga
sufficientemente informato.
Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in
aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di
pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di
convocazione delle Assemblee.
Art. 26
L’ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile,
anche il bilancio preventivo;
- delibera l’eventuale distribuzione di ristorni ai soci
cooperatori;
- procede alla nomina degli amministratori , all’eventuale nomina
dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove
richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile,;
- determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli
amministratori per la loro attività collegiale;
- determina la misura dei compensi da corrispondere eventualmente ai
sindaci e al soggetto incaricato del controllo contabile;
- delibera sull’eventuale domanda di ammissione proposta
dall’aspirante socio ai sensi dell’articolo 7;
- delibera sull’adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto, con le
maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e
dei soggetti incaricati del controllo contabile;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza
dalla legge o dal presente Statuto.
—
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i 120 giorni
successivi alla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro 180
giorni, qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del
bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze
relative alla struttura e all’oggetto della società, e possibilmente
entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio
preventivo.
Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della
dilazione nella relazione sulla gestione. L’azione sociale di
responsabilità contro gli amministratori di cui al primo comma del
presente articolo può essere esercitata anche da ciascun socio. Essa
è rinunciabile o transigibile da parte della cooperativa alle
condizioni previste dall’art. 2476 c.c..
L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di
Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per
iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio
Sindacale, se nominato, o da almeno un terzo dei soci cooperatori.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti
giorni dalla data della richiesta.
Art. 27
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si
riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla
proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della
cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei
liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla
legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie
espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del
Consiglio di Amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli
articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l’istituzione o la
soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli
amministratori hanno la rappresentanza della società; gli
adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il
trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
Art. 28
MODALITÀ DI COSTITUZIONE
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati per
delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto di
voto.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente
costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci
presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza
favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati,
mentre l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando
siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di
almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci della cooperativa
aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza
favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.
Per le votazioni si procederà normalmente salvo diversa
deliberazione dell’Assemblea, col sistema dell’alzata di mano.
Art. 29
DIRITTO DI VOTO
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti
nel libro dei soci cooperatori da almeno 90 giorni e che non siano
in mora nel pagamento della quote sottoscritte.
Ogni socio cooperatore, ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare
della quota posseduta.
I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire
personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare
soltanto da un altro socio, che non sia amministratore o sindaco, ma
che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio
può rappresentare al massimo due altri soci.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare
nell’assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e
dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell’Assemblea e
conservate tra gli atti sociali.
Art. 30
PRESIDENZA DELL ‘ASSEMBLEA
L’Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal
Vicepresidente o dall’Amministratore più anziano di età.
L’Assemblea nomina un Segretario, anche non socio e, quando
occorrono, due o più scrutatori.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal
Presidente dell’Assemblea e dai Segretario.
Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto
dal Notaio.
Art. 31
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di
consiglieri che va da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri
eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci.
Gli amministratori possono essere scelti anche tra soggetti non
soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i
soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori
persone giuridiche.
Spetta all’Assemblea determinare il numero dei componenti il
Consiglio di Amministrazione prima di procedere alla loro nomina.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre
esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa
dall’assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo
all’ultimo esercizio della loro carica.
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed
il VicePresidente, che sostituisce il Presidente in caso di
impossibilità di quest’ultimo ad esercitare le proprie competenze.
Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più
amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando
contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega; in ogni caso
non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui
all’articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di
ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che
incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al
precedente comma, ove nominati, riferiscono al Consiglio di
amministrazione e al Collegio Sindacale, con la periodicità di 180
giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per fe loro
dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue
controllate.
Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo informato;
ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in
Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della
società.
Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del
Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi
membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a
carattere continuativo, in favore della Società.
Art. 32
COMPETENZE E RIUNIONI
Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di
tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della
cooperativa, salvo quanto espressamente demandato dalla legge e dal
presente statuto all’Assemblea.
Al Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle
ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni
del presente Statuto compete:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; redigere
il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alla
norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
- compilare i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti
l'attività sociale;
- deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra
garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del
credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;
- deliberare su tutte le altre materie di cui all'ultimo comma
dell'art. 5;
- conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà
attribuita al Presidente;
- nominare un direttore, determinandone le funzioni e la
retribuzione;
- assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone
le mansioni e le retribuzioni;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci,
nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi;
- comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento
interno ai soci cooperatori inadempienti;
- promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi
da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto
relativi, determinando le quote di capitale da -sottoscrivere e
nominando i delegati;
- deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di
ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto
sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che per disposizioni di
legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, sarà competente a
deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente art. 27
fermo restando l'applicazione dell'art. 2436 c c..
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le
volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne
sia fatta domanda da almeno 1/3 di consiglieri o dal Collegio
Sindacale, se nominato. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da
spedirsi non meno di tre giorni prima dell’adunanza, e, nei casi
urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i
consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un
giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli
amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri
presenti; la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.
Le votazioni sono palesi.
Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed
al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto
proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della
società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata;
se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal
compiere l’operazione, investendo della stessa il consiglio di
amministrazione.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del
Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni
e la convenienza per la società dell’operazione; in ogni caso la
deliberazione deve essere adottata con l’astensione
dell’amministratore interessato.
Art. 33
SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il
Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall’articolo
2386 c. i del codice civile, purché la maggioranza sia sempre
costituita da soci cooperatori.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati
dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare
l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli
amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica
all’atto della loro nomina.
Art. 34
PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la
società in tutte le sedi e ne ha la firma e la rappresentanza
legale, ha la facoltà di riscuotere e rilasciare quietanza anche nei
riguardi di pubbliche amministrazioni, sta in giudizio e nomina
procuratori, avvocati, periti, nelle liti attive e passive
riguardanti la cooperativa.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni ed i
poteri a lui attribuiti spettano al vice-Presidente in carica, se
nominato.
Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del
vice-Presidente, o in sua mancanza, da parte del consigliere
designato dal consiglio, attesta di per sé l’assenza o l’impedimento
del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e
responsabilità al riguardo.
Art. 35
COLLEGIO SINDACALE
Ove si verificassero i presupposti di legge, di cui all’art. 2543,
co. 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina del Collegio
Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti,
eletti dall’Assemblea. Al di fuori dei casi di cui al comma
precedente l’Assemblea avrà comunque la facoltà di nominare un
Collegio Sindacale o un revisore. Il Presidente del Collegio è
nominato dall’Assemblea, I sindaci supplenti sono destinati a
subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei
requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero
indisponibili nei corso del mandato.
Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti
nei registro dei Revisori presso il Ministero della Giustizia.
I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal
momento in cui il collegio è stato ricostituito.
Art. 36
COMPETENZE E RIUNIONI
Il Collegio Sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto
funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre
la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con
riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con
i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai
sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale
dell’attività sociale. Il Collegio Sindacale può esercitare inoltre
il controllo contabile nel caso previsto dall’art. 2409 bis, terzo
comma del Codice Civile.
Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza
della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei
presenti.
Il Collegio Sindacale a norma di legge partecipa alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione, dell’Assemblea e del Comitato
Esecutivo ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla
legge.
Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da
inserire nell’apposito libro.
I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione dei bilancio
di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il
conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del
requisito della prevalenza mutualistica.
Art. 37
CONTROLLO CONTABILE
Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da
una società di revisione.
Ove l’Assemblea eserciti la facoltà di cui al precedente art. 35
l’incarico di controllo contabile è conferito dall’Assemblea, ove
nominato; l’Assemblea determina il compenso spettante al revisore o
alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico.
L’incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data
dell’assemblea convocata per I approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio dell’incarico.
Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:
1) verifica nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno
trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la
corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di
gestione;
2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancia
consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili
e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li
disciplinano;
3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di
esercizio e sul bilancia consolidato, ove redatto.
Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2409 bis, terzo comma, c.c.,
l’Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio
Sindacale, ove questo sia nominato.
TITOLO VII
Art. 38
CLAUSOLA CONCILIATORIA E COMPROMISSORIA
Le parti interessate si impegnano a ricorrere alla procedura di
conciliazione di cui al presente comma, prima di iniziare qualsiasi
procedimento giudiziale o arbitrale; tutte le controversie aventi ad
oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità
delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro
la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi
sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di
conciliazione secondo il Regolamento, in tempo vigente, del Servizio
di conciliazione della Camera di Commercio di Ancona, con gli
effetti previsti dagli artt. 38 ss. del D.Lgs. 5/2003; il
procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni
dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti
concordino per iscritto.
Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, che non
abbiano trovato composizione secondo quanto previsto dal precedente
comma del presente articolo, compreso quelle in materia di recesso
ed esclusione, che dovessero insorgere tra la Società ed i soci, o
tra i soci o tra gli eredi o legatari del socio defunto e gli altri
soci e/o la società o che abbiano per oggetto diritti disponibili
relativi al rapporto sociale, nonché l'interpretazione e/o
l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle
deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti e/o
impugnazioni di delibere assembleari, comprese quelle promosse da
amministratori, liquidatori e sindaci o nei loro confronti con la
sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento
obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite alla decisione
di un Collegio arbitrale composto da tre membri o da un Arbitro
unico nominati/o dal Comitato tecnico della Camera Arbitrale «Leone
Levi» della Camera di Commercio di Ancona in conformità del suo
Regolamento generale, in tempo vigente.
Art. 39
Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il
Regolamento di procedura della predetta Camera arbitrale che i
soggetti interessati, soci cooperatori dichiarano di conoscere ed
accettare.
Il Collegio arbitrale o l'Arbitro deciderà in via rituale secondo
diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di
procedure civile (articolo 816 e ss.) e delle disposizioni degli
artt. 34, 35 e 36 del decreto legislativo 17 Gennaio 2003 n. 5; la
decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia
esecutiva ai sensi dell'articolo 825, commi 2 e 3 c.p.c..
TITOLO VIII
Art. 40
REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA’ PREVALENTE
È fatto divieto di:
- distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo
dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo
rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai
soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite
massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve tra i soci cooperatori.
Art. 41
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.
Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della
cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l’assemblea,
disporrà in merito a:
a) il numero dei liquidatori
b) la nomina dei liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i
soci, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della
società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione ed i
poteri dei liquidatori.
La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di
liquidazione, in tal caso i soci che non abbiano concorso alle
deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione
hanno diritto di recedere.
Art. 42
MODALITÀ DI RIMBORSO
In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale
risultante dalla liquidazione è destinato nell’ordine:
a) al rimborso del capitale sociale in misura mai superiore a quello
effettivamente versato dai soci cooperatori, eventualmente
rivalutato, compresi i dividendi eventualmente maturati;
b) alla devoluzione al Fondo Mutualistico di promozione e sviluppo
della Cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31 Gennaio 1992 n.
59.
TITOLO IX
Art. 43
DISPOSIZIONI GENERALI
Le clausole mutualistiche previste dall’art. 2514 per la
qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, sono
inderogabili e devono essere in fatto osservate.
Per il concreto funzionamento della cooperativa il C.d.A.
predisporrà Regolamenti interni da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea Generale dei soci. In particolare i rapporti tra la
cooperativa ed i soci che determinano i criteri e le regole inerenti
allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la cooperativa
stessa ed i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte
integrante dell’atto costitutivo, sono predisposti dagli
amministratori e approvati dall’assemblea con le maggioranze
previste per le assemblee straordinarie.
Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del
vigente codice civile, le leggi speciali sulla cooperazione nonché
le disposizioni sulle società a responsabilità limitata in quanto
compatibili.
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Struttura Dirigenziale Assivip |
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Presidente |
Dr. Dino Porfiri |
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Vice-presidente |
Dr. Gianluca Mirizzi |
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Coordinatore |
Giancarlo Rossi |
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Consiglio Direttivo |
15 Membri |

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Obiettivi |
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La qualità e la salubrità dei vini sono in
continua evoluzione e l'obiettivo di
Assivip è di diminuire il numero di
trattamenti necessari. In questo modo è
possibile puntare verso un'agricoltura
di qualità, che è la vocazione di questa
terra marchigiana. Per questo Assivip
fornisce un servizio di controllo ed
assistenza tecnica alla produzione,
perchè la qualità del prodotto parte dal
vigneto e dall'adozione di tecniche
colturali appropriate. L'altro
obiettivo, strettamente connesso con
quello della qualità, è nella
promozione. In tal senso sviluppiamo
iniziative di politica commerciale e di
marketing per migliorare la capacità
degli associati nel partecipare alla
competizione del mercato nazionale e
internazionale; l'immagine complessiva
del prodotto vinicolo marchigiano, già
in seè dotato di risorse notevoli, non
può che beneficiarne. |
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