STATUTO

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TITOLO I


Art.1
COSTITUZIONE


E’ costituita una Società Cooperativa con la denominazione di: “ASSIVIP Società Cooperativa Agricola”.
Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione la cooperativa potrà aderire accettandone gli istituti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero delle Attività Produttive ed ai relativi organismi periferici provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

Art. 2
SEDE


La Cooperativa ha sede nel Comune di Maiolati Spontini (AN).
La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al primo comma con semplice decisione dell’organo amministrativo.
Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all’estero, potranno essere istituiti o soppressi nei modi e nei termini di legge.
Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art.3
DURATA


La cooperativa ha la durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci.


TITOLO II

Art.4
SCOPO


La cooperativa, disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata, si propone lo scopo di realizzare utilità per i propri soci attraverso la prestazione di servizi qualificati, a condizioni vantaggiose, in modo da valorizzare le produzioni vitivinicole che i soci producono, trasformano e commercializzano in forma singola od associata in armonia con gli indirizzi e la programmazione della politica agricola comunitaria nonché di quella nazionale e regionale. La cooperativa intende, con le proprie attività, contribuire all’incremento della produttività dell’agricoltura, al progresso tecnico, allo sviluppo razionale della produzione, all’impiego ottimale dei fattori produttivi, nonché a migliorare i redditi dei soci; a promuovere, commercializzare, agevolare e sviluppare le loro attività d’impresa, a contribuire al contenimento dei costi di gestione delle loro aziende. In tale ambito, la cooperativa si pone lo scopo di partecipare in nome e per conto dei propri soci alla programmazione regionale e nazionale del settore viticolo; di assumere dalle Autorità competenti comunitarie, nazionali, regionali, l’affidamento di compiti e di interventi nella produzione e nel mercato in armonia con le proprie finalità; di realizzare la maggiore qualificazione e la valorizzazione economica dei prodotti dei propri soci, elevandone il potere contrattuale e rappresentandone collettivamente gli interessi verso i terzi.
Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico per la fruizione dei servizi erogati dalla cooperativa medesima. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da appositi regolamenti interni predisposti, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all’art. 2516 del Codice Civile, dagli amministratori ed approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria. In considerazione di quanto sopra lo statuto assume valore di “patto societario”, di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

Art.5
OGGETTO


La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci, ai sensi dell’art. 2521 cc.. Tuttavia, essa svolge la propria attività prevalentemente in favore dei propri soci utenti di servizi.
La cooperativa ha per oggetto l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile.
Per raggiungere le finalità generali e gli scopi di cui al precedente articolo 4, la cooperativa svolge le seguenti attività:
1- valorizzare le produzioni vitivinicole dei propri soci definendo:
- indicazioni comuni di produzione;
- indicazioni comuni per l’immissione sul mercato;
realizzando e/o partecipando a manifestazioni, eventi e fiere;
gestendo, compresa la mescita, enoteche ed altre strutture similari.
A tale scopo, la cooperativa con riferimento ai requisiti economici e professionali e agli interessi dei soci cooperatori:
a) definisce programmi di produzione e di commercializzazione;
b) stipula convenzioni e contratti, anche interprofessionali, in rappresentanza dei propri soci, per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l’immissione sul mercato dei prodotti;
c) promuove programmi, nell’ambito delle attività svolte, di ricerca e sperimentazione agraria, di riconversione, razionalizzazione produttiva e di ammodernamento delle aziende dei propri soci;
d) cura la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento della produzione e delle condizioni di offerta dei prodotti, in collaborazione coi competenti servizi nazionali e regionali, anche utilizzando servizi, centri ed istituti, pubblici o privati, per tali scopi e per le ricerche di mercato;
e) fornisce direttamente, o mediante convenzione con persone, istituti o enti, pubblici e privati, tutti gli eventuali servizi e l’assistenza utili ai propri soci per attuare le norme, i programmi od eseguire i contratti o le convenzioni definiti dalla cooperativa;

2- promuovere l’istruzione professionale, la formazione culturale e l’assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori;
3- svolgere attività di rappresentanza in nome, per conto e nell’interesse dei soci nei confronti di privati, di organi ed enti pubblici, comunitari, statali, regionali, di enti locali, ivi compresa l’assistenza per l’ottenimento di benefici pubblici previsti per i produttori;
4- partecipare, in rappresentanza dei propri soci a organismi di direzione e gestione di strutture, impianti, aziende pubbliche od a partecipazione pubblica, per la produzione o per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli;
5- promuovere od aderire ad una associazione del settore viticolo costituite ai sensi del regolamento e delle leggi;
6- stipulare accordi, contratti, convenzioni, comprese le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessari al perseguimento delle finalità e delle funzioni della cooperativa;
7- svolgere ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo;

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.
La Cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato a condizione che la misura e l’oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l’oggetto determinato dallo statuto.
La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’art. 2545 septies del codice civile.
La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia
E’ pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.


TITOLO III

Art.6
SOCI COOPERATORI


Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore ai minimo stabilito dalla legge. I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono con le proprie adesioni alla cooperativa un ulteriore rapporto mutualistico con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.
Possono essere soci cooperatori:
- tutti produttori agricoli singoli ed associati operanti nella Regione Marche.

Per produttore agricolo si intende ogni conduttore di una azienda agricola situata nel territorio di cui al precedente comma, sia questo persona fisica o giuridica, ivi compresi: proprietari, enfiteuti, usufruttuari, assegnatari, affittuari, miglioratari, mezzadri, coloni anche parziali, compartecipanti, o titolari comunque di una impresa agricola, anche in forma societaria od associativa.
I soci persone giuridiche potranno esercitare i loro diritti oltre che a mezzo dei legali rappresentanti anche a mezzo di mandatari speciali.
L’ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.
Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l’erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.
Non possono essere ammessi soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi
abbiano interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa
e che svolgano una attività effettivamente concorrente con quella della cooperativa stessa.
Non possono essere soci cooperatori gli interdetti, gli inabilitati ed i falliti non riabilitati e chiunque abbia comunque interessi contrastanti con quelli della società.
E’ fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un’attività concorrente, senza espressa e preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
I criteri di ammissione non possono essere discriminatori, bensì coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.

Art.7
PROCEDURE DI AMMISSIONE


Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:
a) se imprenditore persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, .residenza, codice fiscale, partita iva, eventuale ditta, indicazione della effettiva attività svolta.
b) l’ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere.
c) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
d) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui agli articoli 38 e 39 del presente Statuto;
Nella domanda di ammissione presentata da aspiranti soci diversi dalla persona fisica devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, l’oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente, nonché l’estratto della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall’organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.
Il Consiglio d’Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all’art. 6 e l’inesistenza delle cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori sul libro dei soci.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. In caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea stessa.
Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.

Art.8
OBBLIGHI DEI SOCI


I soci sono obbligati:
1. al versamento della quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
2. all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. ad utilizzare i servizi della cooperativa per il soddisfacimento delle esigenze della propria impresa e disposti dalla cooperativa a favore dei soci conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto;
4. a partecipare alle iniziative promosse dalla cooperativa;
5. a non svolgere attività contrastanti con le finalità o concorrenti con le attività svolte dalla cooperativa;
6. a comunicare tempestivamente alla cooperativa ogni modifica significativa intervenuta circa l’azienda agricola di cui è conduttore.

Le persone giuridiche debbono inoltre comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio statuto o ragione sociale. Per le cooperative aderenti, i rapporti economici tra queste ed i singoli soci delle stesse restano regolati dallo statuto delle cooperative medesime.

Art. 9
DIRITTI DEI SOCI


Tutti i soci hanno pieno diritto:
a) di usufruire dei servizi, dell’assistenza e di beneficiare delle attività svolte dalla cooperativa la quale esclude per l’insieme delle proprie attività ogni discriminazione tra i soci;
b) di proporre agli organi statutariamente competenti iniziative e attività secondo le finalità della cooperativa;
c) di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 10
PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO


La qualità di socio cooperatore si perde:
a) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11
RECESSO


Il diritto di recesso spetta al socio cooperatore nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa, con un termine di preavviso di almeno un anno.
Il socio cooperatore potrà recedere dalla cooperativa senza alcun obbligo di preavviso qualora abbia perso i requisiti di ammissibilità o che comunque non sia più in condizione di partecipare all’attività mutualistica.
Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure di cui ai successivi artt. 38 e 39 del presente statuto.
Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso ha effetto alla data di scadenza del termine di preavviso.
Relativamente al rapporto mutualistico il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso alla data di scadenza del termine di preavviso, con il quale il recesso medesimo è stato comunicato. Pertanto il socio cooperatore sarà tenuto ad adempiere tutte le obbligazioni contrattuali assunte verso la cooperativa fino alla suddetta scadenza, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare in tutto o in parte il socio recedente da tale obbligo, una volta risolto il rapporto sociale.

Non è ammesso il recesso parziale.

Art 12
ESCLUSIONE


L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
- che non ottemperi alle disposizioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché alle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- che, senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- che non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza agli interessi sociali;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità senza autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione;
- che,senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.
- che sia stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, ammesso a procedura concorsuale e, se società, sia stata posta in liquidazione.
Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e, salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui gli articoli 38 e 39 del presente statuto.

Art. 13
SANZIONI


Al socio che non adempie le obbligazioni assunte sono applicabili da parte del Consiglio di Amministrazione della cooperativa le seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria;
b) sospensione a tempo determinato dai benefici della appartenenza alla cooperativa, fermi gli obblighi assunti;
c) esclusione.

Art. 14
PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l’oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno promuovere le procedure previste dagli artt. 38 e 39 del presente statuto entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 15
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA


I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato; la liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alle cooperative fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve essere fatto entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.
I soci receduti o esclusi avranno diritto, altresì, alla quota dei dividendi
eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell’esercizio nel quale lo
scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Art. 16
MORTE DEL SOCIO


In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata. La liquidazione avverrà entro i 180 giorni successivi all’approvazione del bilancio dell’esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.
Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 180 giorni dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.
In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.
Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del consiglio di amministrazione che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure previste dallo statuto. In mancanza si provvede alla liquidazione della quota.

Art. 17
PRESCRIZIONE DEI DIRITTI



I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre 1 anno dalla scadenza del termine di 180 giorni indicato rispettivamente nel precedenti artt.15 e 16.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

Art. 18
RESPONSABILITA’ DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI


Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione delle azioni si è verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 19
CESSIONE DELLE QUOTE


Le quote sociali non possono essere cedute sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la società, senza apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.


TITOLO IV

Art. 20
TRATTAMENTO ECONOMICO E NQRMATIVO DEI SOCI COOPERATORI


I soci sono tenuti al rispetto dei regolamenti stabiliti dalla cooperativa.
I rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati da regolamento interno che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica e alle sue condizioni economiche.

Art. 21
RISTORNI


L’attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificatamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno e comunque conformemente ai seguenti criteri di carattere generale:
- riconoscendo ai soci cooperatori utenti una somma percentuale calcolata sull’ammontare del fatturato realizzato per l’acquisto dei servizi.

Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori:
a) mediante accredito degli importi dovuti nei termini e nei modi definiti dal Consiglio di Amministrazione
b) mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato


Titolo V

Art. 22
PATRIMONIO SOCIALE


Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali ciascuna del valore nominale non inferiore a Euro1500 né superiore ai limiti di legge;
b) dalla riserva legale formata con gli utili d’esercizio e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
c) dalla riserva straordinaria;
d) da ogni altro fondo di riserva costituito e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.
Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento.
Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per coprire e perdite di esercizio solamente dopo che siano state utilizzate le riserve disponibili eventualmente presenti in bilancio.

Art. 23
CAPITALE SOCIALE


L’ammissione di nuovi soci non importa modificazioni dell’atto costitutivo.
La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dall’articolo 2524 c.c. .
Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.
Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall’art.
2343 c.c.

Art. 24
GESTIONE SOCIALE E BILANCIO


L’esercizio sociale va dal 1 (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, nonché della relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e le ragioni delle decisioni assunte per l’ammissione dei nuovi soci cooperatori. Nel bilancio devono, inoltre, essere riportati separatamente i dati dell’attività svolta con i soci.
Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se nominato, documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza ai sensi dell’art. 2513 del Codice Civile.
Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultima comma dell’articolo 2364 c.c., certificate dal consiglia di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.
L’Assemblea che approva il bilancio può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori di un ristorno ai sensi dell’art. 2545-sexies c.c. e del precedente articolo 21. In tal caso l’Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno operato dal Consiglio di Amministrazione. La stessa Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
1. a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all’atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all’ari. 12 (dodici) della legge 16 Dicembre 1977 n. 904;
2. una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi mutualistici per la promozione e la sviluppa della cooperazione ai sensi dell’ari. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio
1992;
3. ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ed eventualmente rivalutato, nei limiti e alle condizioni contemplate dall’ari. 7 della Legge n. 59 dei 31 gennaio 1992;
4. ad eventuale remunerazione del capitale sociale dei soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall’Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dalle leggi in materia di requisiti delle cooperative a mutualità prevalente di cui all’ari. 2514 c.c., ragguagliata al capitale effettivamente versato;
5. la restante parte a riserva straordinaria mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all’atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all’ad. 12 (dodici) della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904.
L’Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità degli utili, al netto della quota pari al 3% da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva legale.
Non possono essere distribuiti utili ai soci se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo, nonché se non dopo aver ricostituito le riserve indivisibili utilizzate per la copertura di perdite; inoltre i dividendi non possono essere distribuiti ai soci cooperatori quando l’indebitamento della cooperativa superi di quattro volte il suo patrimonio netto.


TITOLO VI

Art. 25
L’ASSEMBLEA DEI SOCI


Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l’Assemblea, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.
L’avviso è inviato per lettera raccomandata A.R., anche a mano, da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell’adunanza.
La convocazione potrà, in alternativa a quanto sopra indicato, effettuarsi tramite pubblicazione su quotidiano “Il Corriere Adriatico” e/o “Il Messaggero”, da pubblicarsi sempre almeno 8 giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione.
In mancanza dell’adempimento della suddetta formalità l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all’Assemblea la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e dei componenti dell’organo di controllo, se quest’ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle Assemblee.

Art. 26
L’ASSEMBLEA ORDINARIA


L’Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- delibera l’eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;
- procede alla nomina degli amministratori , all’eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile,;
- determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- determina la misura dei compensi da corrispondere eventualmente ai sindaci e al soggetto incaricato del controllo contabile;
- delibera sull’eventuale domanda di ammissione proposta dall’aspirante socio ai sensi dell’articolo 7;
- delibera sull’adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati del controllo contabile;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro 180 giorni, qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società, e possibilmente entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo.
Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. L’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori di cui al primo comma del presente articolo può essere esercitata anche da ciascun socio. Essa è rinunciabile o transigibile da parte della cooperativa alle condizioni previste dall’art. 2476 c.c..
L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, se nominato, o da almeno un terzo dei soci cooperatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 27
ASSEMBLEA STRAORDINARIA


L’assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 28
MODALITÀ DI COSTITUZIONE


In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, mentre l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci della cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.
Per le votazioni si procederà normalmente salvo diversa deliberazione dell’Assemblea, col sistema dell’alzata di mano.

Art. 29
DIRITTO DI VOTO


Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno 90 giorni e che non siano in mora nel pagamento della quote sottoscritte.
Ogni socio cooperatore, ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della quota posseduta.
I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo due altri soci.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell’Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Art. 30
PRESIDENZA DELL ‘ASSEMBLEA


L’Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vicepresidente o dall’Amministratore più anziano di età.
L’Assemblea nomina un Segretario, anche non socio e, quando occorrono, due o più scrutatori.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dai Segretario.
Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

Art. 31
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri che va da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci.
Gli amministratori possono essere scelti anche tra soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Spetta all’Assemblea determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione prima di procedere alla loro nomina.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall’assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il VicePresidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest’ultimo ad esercitare le proprie competenze.
Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all’articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al precedente comma, ove nominati, riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, con la periodicità di 180 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per fe loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.
Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società.

Art. 32
COMPETENZE E RIUNIONI


Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salvo quanto espressamente demandato dalla legge e dal presente statuto all’Assemblea.
Al Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto compete:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alla norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
- compilare i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;
- deliberare su tutte le altre materie di cui all'ultimo comma dell'art. 5;
- conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
- nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi;
- comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;
- promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da -sottoscrivere e nominando i delegati;
- deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, sarà competente a deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente art. 27 fermo restando l'applicazione dell'art. 2436 c c..
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 di consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell’adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.
Le votazioni sono palesi.
Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione; in ogni caso la deliberazione deve essere adottata con l’astensione dell’amministratore interessato.

Art. 33
SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI


Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall’articolo 2386 c. i del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

Art. 34
PRESIDENTE


Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la società in tutte le sedi e ne ha la firma e la rappresentanza legale, ha la facoltà di riscuotere e rilasciare quietanza anche nei riguardi di pubbliche amministrazioni, sta in giudizio e nomina procuratori, avvocati, periti, nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni ed i poteri a lui attribuiti spettano al vice-Presidente in carica, se nominato.
Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del vice-Presidente, o in sua mancanza, da parte del consigliere designato dal consiglio, attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità al riguardo.

Art. 35
COLLEGIO SINDACALE


Ove si verificassero i presupposti di legge, di cui all’art. 2543, co. 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente l’Assemblea avrà comunque la facoltà di nominare un Collegio Sindacale o un revisore. Il Presidente del Collegio è nominato dall’Assemblea, I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nei corso del mandato.
Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nei registro dei Revisori presso il Ministero della Giustizia.
I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Art. 36
COMPETENZE E RIUNIONI


Il Collegio Sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale. Il Collegio Sindacale può esercitare inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall’art. 2409 bis, terzo comma del Codice Civile.
Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Collegio Sindacale a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell’Assemblea e del Comitato Esecutivo ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.
Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell’apposito libro.
I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione dei bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 37
CONTROLLO CONTABILE


Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.
Ove l’Assemblea eserciti la facoltà di cui al precedente art. 35 l’incarico di controllo contabile è conferito dall’Assemblea, ove nominato; l’Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico.
L’incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per I approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.
Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:
1) verifica nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancia consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancia consolidato, ove redatto.
Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2409 bis, terzo comma, c.c., l’Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.


TITOLO VII

Art. 38
CLAUSOLA CONCILIATORIA E COMPROMISSORIA


Le parti interessate si impegnano a ricorrere alla procedura di conciliazione di cui al presente comma, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale; tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo il Regolamento, in tempo vigente, del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Ancona, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss. del D.Lgs. 5/2003; il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.
Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, che non abbiano trovato composizione secondo quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, compreso quelle in materia di recesso ed esclusione, che dovessero insorgere tra la Società ed i soci, o tra i soci o tra gli eredi o legatari del socio defunto e gli altri soci e/o la società o che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché l'interpretazione e/o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti e/o impugnazioni di delibere assembleari, comprese quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o nei loro confronti con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre membri o da un Arbitro unico nominati/o dal Comitato tecnico della Camera Arbitrale «Leone Levi» della Camera di Commercio di Ancona in conformità del suo Regolamento generale, in tempo vigente.

Art. 39

Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il Regolamento di procedura della predetta Camera arbitrale che i soggetti interessati, soci cooperatori dichiarano di conoscere ed accettare.
Il Collegio arbitrale o l'Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedure civile (articolo 816 e ss.) e delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 del decreto legislativo 17 Gennaio 2003 n. 5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 825, commi 2 e 3 c.p.c..


TITOLO VIII

Art. 40
REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA’ PREVALENTE


È fatto divieto di:
- distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

Art. 41
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE


La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.
Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l’assemblea, disporrà in merito a:
a) il numero dei liquidatori
b) la nomina dei liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione ed i poteri dei liquidatori.
La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, in tal caso i soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 42
MODALITÀ DI RIMBORSO


In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione è destinato nell’ordine:
a) al rimborso del capitale sociale in misura mai superiore a quello effettivamente versato dai soci cooperatori, eventualmente rivalutato, compresi i dividendi eventualmente maturati;
b) alla devoluzione al Fondo Mutualistico di promozione e sviluppo della Cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59.


TITOLO IX

Art. 43
DISPOSIZIONI GENERALI


Le clausole mutualistiche previste dall’art. 2514 per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.
Per il concreto funzionamento della cooperativa il C.d.A. predisporrà Regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale dei soci. In particolare i rapporti tra la cooperativa ed i soci che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la cooperativa stessa ed i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell’atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile, le leggi speciali sulla cooperazione nonché le disposizioni sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.
 
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Struttura Dirigenziale Assivip

Presidente Dr. Dino Porfiri
Vice-presidente Dr. Gianluca Mirizzi
Coordinatore Giancarlo Rossi
Consiglio Direttivo 15 Membri
Obiettivi
La qualità e la salubrità dei vini sono in continua evoluzione e l'obiettivo di Assivip è di diminuire il numero di trattamenti necessari. In questo modo è possibile puntare verso un'agricoltura di qualità, che è la vocazione di questa terra marchigiana. Per questo Assivip fornisce un servizio di controllo ed assistenza tecnica alla produzione, perchè la qualità del prodotto parte dal vigneto e dall'adozione di tecniche colturali appropriate.

L'altro obiettivo, strettamente connesso con quello della qualità, è nella promozione. In tal senso sviluppiamo iniziative di politica commerciale e di marketing per migliorare la capacità degli associati nel partecipare alla competizione del mercato nazionale e internazionale; l'immagine complessiva del prodotto vinicolo marchigiano, già in seè dotato di risorse notevoli, non può che beneficiarne.

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